STATUTO
dell'associazione "CENTRO
STUDI ODORICIANI"
con sede in Pordenone.
Art. 1 È costituita unassociazione
denominata "CENTRO STUDI ODORICIANI" con sede in Pordenone, via Beato
Odorico n. 10.
Art.
2 Lassociazione si fonda con lo scopo di incentivare gli studi e le ricerche
sul Beato Odorico da Pordenone e in generale sulla storia di Pordenone e del
territorio della destra Tagliamento in età medioevale e moderna, senza
escludere con questo iniziative analoghe che valorizzino la storia delletà antica
e delletà contemporanea, tuttavia incentrate sempre sul territorio
pordenonese.
In
conformità con i propri fini lassociazione potrà:
1)
svolgere e promuovere ricerche e studi sulla storia di Pordenone e del suo
territorio, anche in collegamento con altri enti statali e territoriali,
istituti di ricerca, universitari e non, associazioni specializzate pubbliche o
private;
2)
incentivare e sostenere, anche mediante un supporto di tutoraggio, lattività
di ricerca di giovani studiosi originari di Pordenone e della sua provincia o
comunque i cui progetti scientifici siano attinenti alla valorizzazione della
storia di Pordenone e del suo territorio;
3)
raccogliere e rendere disponibili fonti, documenti e materiali storici
concernenti il Beato Odorico da Pordenone e in generale la storia della città e
della provincia, considerando anche lambito dei territori della Euroregione
(Friuli Venezia Giulia, Veneto, Carinzia, Slovenia, Croazia e Trentino Alto
Adige);
4)
svolgere attività editoriali, culturali ed espositive d'interesse nazionale e
internazionale, anche in collaborazione con enti, associazioni e privati,
nonché gestire per conto di enti pubblici e privati manifestazioni e ricerche
inerenti gli scopi e le finalità dellassociazione stessa, oltreché gestire e
promuovere iniziative editoriali, anche mediante fiduciari.
Art.
3 - La durata dellassociazione è sino il 31 (trentuno) dicembre 2050
(duemilacinquanta) e può essere prorogata.
Art.
4 Lassociazione è apolitica, apartitica e tassativamente contraria ad ogni
forma di lucro. Il patrimonio sociale sarà composto dai contributi annui dei
soci ordinari, dalle elargizioni dei soci sostenitori nonché da ogni altra
fonte non derivata da alcuna forma di commercio.
Art.
5 - Il "CENTRO STUDI ODORICIANI" si compone di un presidente, di un
comitato scientifico, di unassemblea dei soci, di un consiglio direttivo e di
un collegio dei revisori.
Il
comitato scientifico e i soci costituiscono lassemblea, lassemblea elegge il
consiglio direttivo e il collegio dei revisori.
Il
comitato scientifico è composto da studiosi e docenti che si siano
particolarmente distinti nel campo delle pubblicazioni e dellattività di
ricerca incentrate sulla storia di Pordenone e del territorio di cui all'art. 2
punto 3).
Il
primo comitato scientifico è composto da dieci componenti, nominati dal primo
consiglio direttivo e la sua durata è illimitata.
Il
loro numero può essere ampliato su cooptazione in base a richiesta scritta di
ammissione da parte del richiedente con annesso curriculum scientifico e
pubblicazioni.
La
decisione di cooptazione sarà discrezionale del comitato scientifico, che è
organo deliberante definitivo.
I
soci sono coloro che risultano regolarmente iscritti e versano la quota sociale
e hanno diritto di voto allassemblea generale.
Tutti
i soci sono tenuti a versare la quota d'iscrizione o rinnovo fissata
annualmente dal consiglio direttivo.
Art.
6 - La gestione dellassociazione è controllata da un collegio di revisori,
costituito da due membri, eletti annualmente dallassemblea degli associati.
I
revisori dovranno accertare la regolare tenuta della contabilità sociale,
redigeranno una relazione ai bilanci annuali, potranno accertare la consistenza
di cassa e lesistenza dei valori e di titoli di proprietà sociale e potranno
procedere in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e
di controllo.
Art.
7 - Il presidente ha la rappresentanza dellassociazione.
Il
presidente è garante unico del rispetto e della correttezza delle norme
statutarie e opera altresì per il buon andamento dellassemblea generale; cura
insieme al segretario le relazioni ufficiali dell'associazione con persone o
enti esterni; ha la firma della corrispondenza; può in casi urgenti esercitare
i poteri del consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di questultimo alla
prima riunione.
Aiutato
dal segretario provvede allesecuzione delle deliberazioni del consiglio
direttivo e dell'assemblea generale.
Art.
8 - Il segretario cura le relazioni con i soci, ne aggiorna lelenco e redige
gli atti ufficiali dellassociazione. In collaborazione con il consiglio
direttivo amministra il patrimonio sociale per lattuazione delle iniziative
sociali.
Art.
9 - Il comitato scientifico organizza e coordina i progetti di particolare
interesse per lassociazione, può inoltre, in caso di impedimento del
presidente e del segretario, rappresentare lassociazione ogni qual volta ciò
si ritiene necessario.
Art.
10 - Il consiglio direttivo si riunisce ogni qual volta si ritiene necessario,
o su richiesta della maggioranza dei suoi componenti o su richiesta del
presidente.
Dura
in carica due anni ed è lorgano di gestione dellassociazione, inoltre ne
amministra il capitale.
È
compito del consiglio direttivo deliberare lammissione di nuovi soci,
convocare lassemblea generale, predisponendo lordine del giorno; redige i
bilanci, cura lattuazione delle delibere assembleari e losservanza dello
statuto. Quando un consigliere cessa per qualsivoglia motivo prima del termine
biennale, il consiglio direttivo nomina allunanimità il sostituto.
Art.
11 - Il consiglio direttivo è formato dal presidente e da due consiglieri, di
cui uno con funzioni di segretario, cariche nominate dal consiglio direttivo
stesso a votazione segreta. I 3 (tre) consiglieri debbono far parte del comitato scientifico e saranno eletti dallassemblea
generale.
Art.
12 Lassemblea generale dei soci effettivi dellassociazione si riunisce in
via ordinaria una volta allanno tramite avviso di convocazione scritto firmato
dal presidente e dal segretario inoltrato ai soci almeno sette giorni prima
della riunione.
Lavviso
di convocazione deve contenere il luogo, il giorno e lora della riunione,
nonché gli argomenti posti allordine del giorno e deve inoltre essere affisso
allalbo dellassociazione almeno quindici giorni prima di quello fissato per
ladunanza.
Il
consiglio direttivo ha facoltà di riunire lassemblea generale in via
straordinaria in caso di particolari esigenze, quando si debba ricorrere a
modifiche dello statuto, oppure su richiesta scritta di almeno un quarto dei
soci effettivi. Allassemblea generale possono partecipare sia i soci ordinari
sia quelli sostenitori che onorari, mentre soltanto i soci ordinari e quelli
sostenitori hanno diritto di voto. È compito dellassemblea generale eleggere
ogni 2 (due) anni il presidente che a sua volta sceglierà il segretario e due
scrutatori nel caso si debbano svolgere delle votazioni. Il presidente prima di
aprire la seduta verificherà la validità delle deleghe presentate, ed a tale riguardo
ogni socio ne potrà rappresentare al massimo uno. Lassemblea generale, tranne
nei casi specificatamente contemplati delibera a maggioranza semplice di voti,
e nel caso la votazione finisse in parità, risulterà determinante il voto di
chi presiede. Ad ogni seduta il segretario è tenuto a redigere il verbale, che
firmato dallo stesso presidente sarà conservato tra gli atti dellassociazione.
Copia del verbale rimarrà affissa allalbo dellassociazione per almeno
quindici giorni successivi alla delibera dell'assemblea e anche in seguito sarà
comunque messo a disposizione dei soci che ne facciano richiesta.
Possono
essere eletti alle cariche sociali sia i soci ordinari sia quelli sostenitori
purché in regola con il versamento della quota annuale e di età non inferiore
ai 18 anni, e con almeno 2 (due) anni consecutivi di attività dellassociazione.
Art.
13 Lassemblea generale delibera:
-
sul bilancio consuntivo e su quello preventivo;
- sulla nomina delle cariche sociali;
-
su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.
Le
votazioni avvengono per alzata di mano, ed a richiesta della maggioranza dellassemblea
il voto per le cariche sociali può avvenire in forma segreta.
Art.
14 - La validità della tessera è limitata all'anno solare in cui è stata
versata la quota sociale. La scadenza viene fissata al 31 dicembre.
Art.
15 - La qualifica di socio può decadere per i seguenti motivi:
-
dimissioni: da presentarsi entro e non oltre il 30 novembre dell'anno di
validità della tessera per iscritto. Trascorso tale termine si intende
tacitamente rinnovata liscrizione per lanno successivo con conseguente
versamento della quota sociale;
-
morosità: causata dal ritardato pagamento della quota sociale superiore a 3
(tre) mesi e/o di altre quote dovute allassociazione;
-
espulsione: deliberata dal consiglio direttivo per gravi motivi, ritenuti
lesivi del decoro e del buon andamento delle attività dell'associazione, per
gravi violazioni dello statuto. Dopo 2 (due) anni dallatto dellespulsione può
essere riproposta la domanda di riammissione che sarà sottoposta al parere del
consiglio direttivo che ne aveva decretato lespulsione. Allatto
dellespulsione il socio dovrà rendere la tessera e perderà di fatto ogni
diritto sul patrimonio, sulle proprietà, le infrastrutture, i servizi ed i
materiali dellassociazione;
-
per decesso.
La
quota associativa non è trasferibile, ad eccezione del trasferimento a causa di
morte, e non è rivalutabile.
Art.
16 Lammissione allassociazione è subordinata alla presentazione di regolare
domanda scritta che verrà sottoposta al giudizio del consiglio direttivo. In
caso di mancato accoglimento il consiglio stesso non è tenuto a rendere conto
allinteressato dei motivi di tale decisione; è fatto obbligo laccettazione
dello statuto vigente, e a non adire le vie legali ogni qualvolta sorgessero
contrasti allinterno dellassociazione e strettamente pertinenti ad essa.
Art.
17 - Lo scioglimento dell'associazione può essere deliberato soltanto da unassemblea
generale in sessione straordinaria e decisa esclusivamente con il voto
favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) dei soci aventi diritto di voto.
Il
patrimonio dellassociazione sarà devoluto ad altra associazione avente
finalità analoghe o a ente/associazione con finalità di pubblica utilità, sentito
l'organismo di controllo di cui allart. 3, comma 190, della legge 23 dicembre
1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art.
18 - Eventuali proposte atte alla modifica del presente statuto potranno essere
presentate dal consiglio direttivo con domanda scritta da almeno 1/3 (un terzo)
dei soci aventi diritto di voto. Le proposte saranno esaminate dallassemblea
generale che sarà convocata entro trenta giorni. Per lapprovazione di dette
modifiche dovrà raggiungersi una maggioranza di almeno 2/3 (due terzi) degli
aventi diritto di voto.
Art.
19 Lesercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Alla
fine di ogni esercizio sociale il consiglio direttivo provvede alla redazione
del rendiconto economico e finanziario da compilarsi con criteri di oculata
prudenza.
Il
rendiconto economico e finanziario deve essere affisso allalbo dellassociazione
nei quindici giorni che precedono e seguono lassemblea di approvazione del
medesimo.
È
fatto espresso divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi
di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita
dellassociazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano
imposte dalla legge.
Art. 20 - Per quanto
non contemplato nel presente statuto si fa riferimento alle leggi vigenti.